(massima n. 1)
L'atto di opposizione a decreto penale di condanna non è a forma vincolata, sicché l'indicazione in esso di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 c.p.p. (estremi del decreto impugnato, data, giudice che lo ha emesso) non è richiesta a pena di inammissibilità, perché i detti elementi non sono requisiti formali ineliminabili dell'atto, ma hanno carattere indicativo ed equipollente, nel senso che debbono consentire, globalmente o alternativamente, l'individuazione certa del provvedimento opposto. La ratio della norma va, invero, individuata nella rapidità della procedura e nella connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, nella previsione di un ampio ricorso a tale strumento deflativo del dibattimento, senza che il legislatore abbia inteso porre alcuna indicazione avente carattere di tassatività. Pertanto, deve essere ritenuta ammissibile la opposizione recante il numero di ruolo generale del procedimento ed il numero del decreto nonché la data della sua notificazione all'opponente, essendo consentita in base agli stessi l'identificazione certa ed immediata dell'atto.