(massima n. 1)
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, comma primo, n. 1, c.c., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicitą, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.