(massima n. 1)
A norma dell'art. 461 c.p.p., la dichiarazione di opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli estremi del decreto penale opposto, della data e del giudice che lo ha emesso, o comunque gli elementi necessari per una individuazione certa del provvedimento impugnato: a differenza di quanto è esplicitamente richiesto a pena di inammissibilità (art. 591 c.p.p.) dall'art. 581 c.p.p. per gli altri mezzi di impugnazione, non è invece richiesta l'enunciazione dei motivi, né quella dei capi o punti impugnati della decisione o quella delle richieste specifiche. Ne deriva che fra i requisiti di ammissibilità dell'opposizione il codice di rito vigente - a differenza di quanto disponeva il codice previgente con l'art. 509 - non comprende più l'indicazione dei motivi). (La S.C. ha osservato che il codice vigente ammette l'opposizione anche priva di motivi specifici, giacché il giudizio che ne consegue si estende a tutto l'oggetto investito dal decreto penale disposto e non è delimitato dai motivi eventualmente indicati).