(massima n. 1)
L'opposizione a decreto penale di condanna, essendo una forma di impugnazione, anche se speciale, č soggetta alla disciplina e ai principi generali per esse previste, compreso, quindi, il disposto del terzo comma dell'art. 585 c.p.p., suscettibile di applicazione nel caso in esame a seguito del combinato disposto degli artt. 460 (novellato dall'art. 20 della legge 20 marzo 2001, n. 60) e 461 c.p.p.