(massima n. 1)
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale solo ove con detto decreto sia stata affermata la sua responsabilità giacché, in tanto egli può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all'imputato, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto nei suoi confronti vi sia una specifica statuizione di condanna. Ne consegue che allorché manchi tale statuizione il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale.