(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al P.M., assimilando tale situazione a quella della irreperibilitą, non puņ qualificarsi «abnorme» in quanto la restituzione č prevista dall'art. 459, comma 3, c.p.p. (in caso di mancato accoglimento della richiesta del P.M.) e dell'art. 460, comma 4, (in caso di irreperibilitą del destinatario), ma al pił come illegittimo e comunque non imputabile. (La Corte ha osservato che l'assimilabilitą della situazione determinata dall'impossibilitą della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilitą, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna).