(massima n. 1)
Anche dopo la modifica dell'art. 460 c.p.p. ad opera dell'art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullitą assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., poiché nella fase dell'emissione del decreto di condanna non č richiesta la presenza del difensore.