(massima n. 1)
Nel caso in cui il Gip, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza č il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 568 stesso codice.