(massima n. 1)
Qualora il G.i.p., richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga invece l'imputato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 459, comma terzo e 129 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile č il ricorso per cassazione e non l'appello, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 c.p.p. e la riformulazione dell'art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d'incostituzionalitā con il ripristino della facoltā d'appello per il P.M.