(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il G.I.P. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato.