(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato, per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta di giudizio immediato) non è prevista nullità di sorta e neppure decadenza, sicché tale termine è meramente ordinatorio e nessuna conseguenza, sul piano processuale, può derivare dalla sua inosservanza.