(massima n. 1)
In tema di distanze ex art. 890 c.c. per fabbriche di materie esplodenti, le norme dettate dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), all. b, cap. II, n. 1, cap. III, n..4 — là dove stabiliscono il divieto di costruire fabbriche di prodotti esplosivi di quarta e quinta categoria (fuochi artificiali, cartucce da caccia e giocattoli pirici) a distanza inferiore a cento metri da case abitate — non vanno intese come dirette ad imporre l'indicata distanza da qualsiasi terreno altrui, anche se inedificato, bensì devono interpretarsi nel senso che la costruzione di tali fabbriche è legittima se, al momento in cui avviene, nel raggio di cento metri dalle stesse non esistono concretamente case di abitazione, né (esclusa l'applicabilità del principio della prevenzione, con conseguente obbligo a carico del vicino di costruire case di abitazione a non meno di cento metri da una preesistente fabbrica di prodotti esplosivi) è possibile, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona ed in considerazione della situazione e delle condizioni materiali del fondo, che esse vengano ad esistere in futuro.