(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al completamento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.