(massima n. 1)
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 comma 1 c.p.p. per la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, pur se limitatamente a quelle investigazioni da cui emerge l'evidenza della prova, e non agli ulteriori accertamenti ad esse complementari, non utilizzabili ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, ma acquisibili, secondo le regole generali, nel dibattimento; mentre ha natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del rito che può legittimamente essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato.