(massima n. 2)
Il termine «regolamenti» contenuto nell'art. 890 c.c., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, va inteso nell'accezione estensiva, comprensiva, cioč, sia dei regolamenti generali, sia dei regolamenti locali, che disciplinano la specifica materia, senza alcuna possibilitą di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze fra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. Pertanto in difetto di norme regolamentari, il giudice deve fare osservare quelle distanze che siano necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla soliditą, salubritą e sicurezza.