(massima n. 1)
La ricettazione di un'arma clandestina, utilizzata per commettere un reato, non può essere ritenuta fatto di particolare tenuità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza con la quale, sulla base del mero riferimento alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sussunto dalle parti sotto la previsione di cui all'art. 648 cpv. c.p., il giudice aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena che le parti stesse avevano concordemente richiesto).