(massima n. 1)
La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato; essa non compete al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale. Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dell'art. 446 comma terzo c.p.p. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato, il quale non può quindi essere considerato autore o coautore del vizio che invalida la conseguente sentenza: questa, pertanto, non rientra nella ipotesi di non deducibilità di cui all'art. 182 comma primo c.p.p.