(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena č atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontā dell'interessato deve essere necessariamente espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall'imputato, rilevando che l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura conferisce procura speciale, non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui č conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.).