(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, allorché vi sia stato il dissenso del pubblico ministero ed il dissenso stesso risulti ingiustificato, la pena richiesta dall'imputato può essere egualmente applicata, ma soltanto in dibattimento ed all'esito di questo, e non nel corso delle indagini preliminari. Ciò si desume dal disposto degli artt. 447 e 448 c.p.p., secondo il quale la ratio che informa detta disciplina sta nella idoneità soltanto del giudizio conseguente all'esito del dibattimento a fornire al giudice gli elementi necessari per concludere sul difetto di giustificazione del dissenso del P.M. e, quindi, per applicare la pena richiesta. (Fattispecie in cui il Gip nonostante il dissenso del P.M. aveva accolto all'udienza preliminare la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato all'udienza di convalida dell'arresto; la Cassazione ha annullato la relativa sentenza enunciando il principio di cui in massima).