(massima n. 1)
Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non possono considerarsi sentenze dibattimentali, tranne il caso in cui il giudice provveda dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio d'impugnazione, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall'imputato. Con l'espressione «nel giudizio» di cui all'art. 448 primo comma c.p.p. si fa riferimento a sentenza emessa, non già nel dibattimento, ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento, comunque non oltre la dichiarazione di apertura dello stesso, potendosi solo fino a tale momento formulare la richiesta di applicazione della pena.