(massima n. 1)
Poiché il patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. riguarda esclusivamente l'applicazione di una pena o di una sanzione sostitutiva della pena, e non anche di una sanzione pecuniaria, qualora si proceda insieme per un reato e per una violazione amministrativa la pena può essere richiesta ed applicata solo per il reato. In tal caso, la violazione amministrativa va separata perché l'accertamento di questa non è più rilevante per l'esistenza del reato sicché vengono meno le ragioni della connessione. Esso, pertanto, va rimesso all'autorità amministrativa competente. Se, però, le parti abbiano richiesto l'applicazione della pena sia per il reato che per la violazione amministrativa, il giudice deve rigettare la richiesta in quanto questa non è suscettibile di modificazioni o di accoglimento parziali ma deve essere accettata così come formulata ovvero respinta.