(massima n. 1)
In tema di contenzioso elettorale, agli effetti della L. 18 gennaio 1992 n. 16 (che all'art. 1, lett. c, modificativo dell'art. 15 L. 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce che non possono ricoprire la carica di consigliere comunale coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione), la sentenza penale resa a seguito di patteggiamento (art. 444 c.p.p. del 1988) č equiparata alla sentenza di condanna emessa all'esito di un processo celebrato con il rito ordinario. Tale affermazione non contrasta con l'art. 445 c.p.p. nella parte in cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso che nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto storico, non essendo il giudice civile chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte del candidato o del cittadino eletto, e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare se il candidato o l'eletto sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge e se la condanna sia divenuta definitiva.