(massima n. 1)
L'art. 222 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, espressamente qualifica «sanzione amministrativa accessoria» la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell'accertata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal detto codice della strada. La revoca e la sospensione della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p.