(massima n. 1)
La sospensione della patente di guida, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale dall'art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata dal giudice anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sfuggendo essa al divieto sancito dall'art. 445, comma primo, c.p.p., che concerne l'applicazione con la citata sentenza delle sole pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca di cui all'art. 240, comma secondo, c.p.