(massima n. 1)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per non avere il giudice disposto con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida già adottata in via provvisoria ai sensi dell'art. 223 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dal prefetto. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha evidenziato che l'interesse ad impugnare non può essere ravvisato nell'aspettativa all'applicazione da parte del giudice della sanzione in misura inferiore rispetto a quella irrogata in via provvisoria dal Prefetto).