(massima n. 1)
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186 D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, va disposta la sospensione della patente di guida. Nel rito del patteggiamento, infatti, si procede all'accertamento del reato, al quale consegue la detta sanzione amministrativa accessoria, pur se lo stesso non č seguito dall'affermazione della responsabilitā dell'imputato ma esclusivamente dall'applicazione della pena. Trattasi di un accertamento sui generis fondato sulla descrizione del fatto reato nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione e non contestata dalle parti nel momento della formulazione della richiesta. Il giudice fa proprio tale accertamento della fondatezza della notitia criminis, o meglio della non esclusione di questa, che proviene dalle parti e vi contribuisce quando ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta, il proscioglimento nel merito del prevenuto.