(massima n. 1)
Con la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7 c.s. può e deve essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal medesimo, citato art. 189, comma 6, nulla rilevando l'eventualità che di detta sanzione non sia stata fatta menzione nell'accordo fra le parti.