(massima n. 1)
Perché la previsione di cui al n. 2 del comma secondo dell'art. 240 c.p. in tema di confisca obbligatoria non trovi applicazione, giusto il disposto del comma successivo della detta norma, occorre non solo che per le attività ivi previste sia possibile il rilascio di licenza amministrativa, ma altresì che la cosa appartenga a terzi. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto, sulla scorta del principio di cui in massima, che legittimamente con la sentenza di «patteggiamento» per il reato di illegale detenzione di un fucile da caccia fosse stata disposta anche la confisca del fucile, in quanto appunto cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, c.p.).