(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza ex art. 445 c.p.p., alla confisca della somma in sequestro quale provento dell'attivitą di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 cpv c.p., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia deve escludersi che l'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietą a norme imperative, abbia diritto a rientrare nella disponibilitą della somma costituente la controprestazione della cessione della sostanza stupefacente (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse).