(massima n. 1)
In tema di applicazione di pena su richiesta, la confisca «del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza», prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356) per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, è obbligatoria sia quando i beni siano qualificabili come «prezzo» del reato (e come tali soggetti comunque a confisca per il combinato disposto degli artt. 445 comma 1 c.p.p. e 240 comma 2 n. 1 c.p.), sia quando i beni rappresentino «prodotto» o «profitto» del reato medesimo. (Fattispecie in tema di confisca di denaro ritenuto provento di attività commerciali riguardanti stupefacenti).