(massima n. 1)
Nell'arbitrato rituale, gli arbitri, in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 c.c. per l'autoritą giudiziaria, hanno il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare e estinguere rapporti giuridici tra le parti (con riferimento alle situazioni devolute alla loro cognizione), e quindi, di rendere sentenze costitutive. Conseguentemente rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una decisione volta a dare esecuzione, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., all'obbligo di contrarre assunto per il tramite di un contratto preliminare, la quale ha la natura di un provvedimento di cognizione, perché gli effetti di specifica esecuzione che da essa derivano si ricollegano direttamente, ope legis, alla pronuncia, indipendentemente da ogni intervento di organi esecutivi e da ogni attivitą riconducibile alla nozione di esecuzione, quale considerata nel libro terzo del codice di rito.