(massima n. 1)
In base al combinato disposto degli artt. 240, comma 2, c.p. e L. 22 maggio 1975, n. 152 e 445 c.p.p., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi.