(massima n. 1)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue al reato, (nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale) in ordine al quale è prevista, atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all'art. 445 c.p.p. non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.