(massima n. 1)
Le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, con l'art. 445, comma primo, c.p.p., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, c.p. Pertanto, poiché l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ha natura e qualifica di misura di sicurezza per espressa disposizione di legge (art. 215, comma secondo, n. 4, c.p. ed art. 81 legge n. 865 del 1975), detta sanzione non può essere applicata con la succitata sentenza. Né può ritenersi che la norma di natura sostanziale di cui all'art. 86 T.U. n. 309 del 1990 (che prevede l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 ed 82 commi secondo e terzo) sia speciale rispetto a quella di cui al predetto art. 445, atteso che quest'ultima ha invece natura di norma processuale, di tal che anche nei casi previsti dal ricordato art. 86 non può essere applicata la misura in questione qualora venga emessa sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.