(massima n. 1)
Nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta, il giudice, se non può applicare la misura dell'espulsione dello straniero di cui all'art. 86 primo comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché incompatibile con il rito del cosiddetto patteggiamento, qualora ricorra lo stato di flagranza previsto dal terzo comma dell'art. 86, trasmette gli atti al prefetto perché ordini, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'espulsione dello straniero dallo Stato.