(massima n. 1)
Poiché, in forza dell'art. 445, comma primo, c.p.p., con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell'art. 448 c.p.p., non possono essere applicate misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p., consegue che, con tale pronuncia, al giudice č precluso ordinare l'espulsione dello straniero dallo Stato contemplata dall'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1995, n. 489, rientrando essa tra le misure di sicurezza, come si ricava dall'art. 235 c.p