(massima n. 1)
Allorché l'imputato abbia chiesto, con l'istanza di patteggiamento della pena, anche l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell'art. 16 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e il P.M. abbia prestato il consenso, l'applicazione, con la relativa sentenza, dell'espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata in toto con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.