(massima n. 2)
L'ordine di rimessione in pristino previsto, in caso di condanna, dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985, n. 431, costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva, e non meramente surrogatoria di un concorrente potere-dovere dell'autorità amministrativa, come si verifica invece nel caso dell'ordine di demolizione di opere abusive previsto dall'art. 7, ultimo comma, della L. 27 febbraio 1985, n. 47. Il detto ordine, pertanto, non ha natura di sanzione amministrativa né di pena accessoria, ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale; dal che deriva che esso, oltre a costituire statuizione alla cui esecuzione può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p., deve essere emanato anche in caso di applicazione della pena su richiesta (non ostandovi il disposto di cui all'art. 445 c.p.p.), e va eseguito nelle forme previste per l'esecuzione penale.