(massima n. 1)
In materia di reati edilizi, va esclusa la titolarità da parte del giudice penale del potere di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'ottemperanza all'ordine di demolizione pronunciato dallo stesso giudice. Ciò perché è al sindaco che competono istituzionalmente la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i modi per l'eliminazione di esso. L'assenza di una tale legittimazione non è contraddetta né subordinata alla condizione che la legge non disponga «altrimenti», né dall'art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, perché l'intervento del giudice penale previsto da questa disposizione — e che deve essere coordinato con gli interventi dell'autorità amministrativa — è posto in funzione di ovviare all'inerzia dell'autorità stessa, con lo scopo di renderne ineludibile dall'esterno la tutela dell'assetto edificatorio, senza che muti il quadro di riserva istituzionale al sindaco della competenza per materia.