(massima n. 1)
L'ordine di demolizione dei manufatti abusivi deve essere emanato dal giudice penale, anche a seguito di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per illeciti edilizi ancorché la demolizione non costituisca oggetto di accordo delle parti; l'eventuale conflitto con comportamenti o successivi provvedimenti dell'autorità amministrativa i quali abbiano ad oggetto la costruzione abusiva può soltanto formare oggetto di questioni in sede di esecuzione e non nella fase di cognizione.