(massima n. 1)
Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 20, lettera b), L. 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere ordinato il dissequestro delle opere, che faccia parte delle condizioni stipulate tra le parti. Tale dissequestro, infatti, è contra legem, essendo incompatibile con la demolizione delle opere stesse che, ai sensi dell'art. 7, nono comma, legge citata deve essere obbligatoriamente disposta ex officio, anche se non considerata nel patteggiamento. Qualora ciò avvenga, questo è viziato in radice perché vincolato da illegittima clausola essenziale.