(massima n. 1)
È da escludere che, nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento, il giudice debba disporre la demolizione dell'opera a norma dell'art. 23 della legge antisismica 2 febbraio 1974, n. 64, anche se essa non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. Diversamente da quanto previsto dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47 per i reati edilizi, il citato art. 23 legge n. 64 del 1974 non prevede che l'ordine di demolizione sia una conseguenza automatica della condanna per alcuna delle violazioni delle norme previste dalla stessa legge e quindi un atto dovuto per il giudice anche nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Tale norma, infatti, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, può alternativamente disporre la demolizione dell'opera costruita in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme di legge violate e comunque richiede che in concreto, in conseguenza della violazione commessa, l'opera realizzata non sia conforme alle particolari prescrizioni previste per le zone sismiche. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. il quale lamentava che il pretore aveva omesso di disporre la demolizione, la S.C. ha ritenuto: «considerato che nel caso in esame all'imputato è stato contestato di avere effettuato lavori edilizi in zona sismica, senza aver dato il prescritto preavviso all'ufficio del genio civile, ma non risulta che le opere realizzate non siano conformi alle norme previste dalla legge 64/74, il pretore non avrebbe potuto adottare alcuno dei provvedimenti previsti dal citato art. 23»).