(massima n. 1)
Non č ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si invochi la norma di cui all'art. 129, primo comma, c.p.p. (obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitą), con riferimento a sentenza pronunciata ex art. 444, c.p.p. (patteggiamento), in base ad emergenze nuove non conosciute dal giudice che ha accolto il patto e, «allo stato degli atti», ha correttamente e compiutamente motivato. (Nella specie l'imputato aveva dedotto violazione dell'art. 129 predetto per non averlo il tribunale assolto con formula piena, cosģ come era stato fatto, nei giorni successivi, nel processo celebrato con il rito ordinario, a carico di tutti gli originari coimputati per gli stessi reati).