(massima n. 1)
La sentenza con la quale è definito il giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti, c.p.p. (cosiddetto «patteggiamento») è frutto dell'esercizio di un potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti, che non possono poi lamentarsi della pattuizione tra loro liberamente intervenuta, rimettendo in discussione, con ricorso per cassazione, la qualificazione giuridica del fatto o i presupposti della responsabilità in ordine a quel fatto; perché si tratta di elementi esplicitamente accettati o ammessi nel momento stesso in cui l'imputato formula la sua richiesta ed interviene il consenso del P.M. con la successiva ratifica del giudice.