(massima n. 1)
Qualora il giudice abbia applicato la pena nei termini di cui all'accordo intervenuto tra le parti, l'imputato ha la facoltą di denunciare in sede di legittimitą l'esistenza di vizi della decisione attinenti a situazioni che ne imponevano il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; al di fuori di tale ipotesi resta preclusa ogni questione sulla legittimitą od antigiuridicitą della condotta.