(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale (art. 624, comma 1, c.p.p.) di sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, cosė come risultanti dall'atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale. Ne consegue che non č consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell'annullamento parziale.