(massima n. 1)
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda solo la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrą nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterą con ordinanza. Ne deriva che dall'annullamento consegue il rinvio del giudizio al giudice a quo e non gią la trasmissione degli atti allo stesso giudice dopo le pronunce di annullamento senza rinvio.