(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti la Corte costituzionale ha stabilito, con sentenza 12 ottobre 1990, n. 443, che competono alla parte civile le spese processuali anche quando il giudice non decide sulla correlativa domanda; va anche aggiunto che alla fase dibattimentale deve ritenersi equiparata per la parte civile, la fase del patteggiamento nel rito speciale in questione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato sosteneva che per la liquidazione delle spese delle costituite parti civili non si doveva tener conto della fase dibattimentale, non tenutasi, e che le liquidazioni per le altre voci erano eccessive, peraltro obliterando che il giudice aveva ridotto di circa il 50 per cento le pretese).