(massima n. 1)
La parte civile ha interesse ad interloquire, nel procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti, su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede: la qualificazione giuridica del fatto, il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la stessa sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (nella misura in cui può essere subordinata, all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ex art. 165 c.p.), sono infatti questioni che possono influire concretamente sul titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Pertanto, a prescindere dall'esigenza per la parte di recuperare le spese sostenute per le attività prodromiche alla costituzione nel giudizio penale, quest'ultima è sempre utile e dunque ammissibile dopo il raggiungimento dell'accordo fra imputato e pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato integralmente compensate le spese di parte civile, ritenendo non necessaria la sua costituzione dopo la richiesta di patteggiamento già accettata dal pubblico ministero).