(massima n. 1)
Il fatto che, ai sensi dell'art. 444, comma 2, ultima parte, c.p.p. e della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 443, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice debba condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, non implica che egli non abbia anche il potere-dovere di valutare, preliminarmente, a fronte della manifestata opposizione dell'imputato, se la costituzione di parte civile sia stata o meno legittima.